ERA ORA !
PER TANTE "BRAVE SIGNORE" E' FINITA LA PACCHIA
Rivoluzione copernicana della Cassazione sull'assegno di divorzio. Unico parametro è la valutazione dell'autosufficienza.
Il "tenore di vita matrimoniale",una pietra miliare nel diritto di famiglia, da oggi va in soffitta e lascia il posto a un "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio non è più la "sistemazione definitiva": sposarsi, scrive la Corte, è un "atto di libertà e autoresponsabilità".
La sentenza. Con la sentenza 11504, depositata oggi dalla Cassazione e relativa al divorzio tra un ex ministro e una affascinate imprenditrice, i supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la ex moglie chiedeva l'assegno di divorzio gia' negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014 che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione dei redditi e valutato che l'ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una "contrazione" dei redditi. Ad avviso dei supremi giudici, la decisione milanese deve essere corretta in motivazione perche' a far perdere il diritto all'assegno alla ex moglie non e' il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come 'sistemazione definitiva'" perche' e' "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di liberta' e di autoresponsabilita', nonche' come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile". "Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale".
Le reazioni dei matrimonialisti. "La Cassazione con la sentenza n. 11504/17 ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile e dei criteri per la sua quantificazione. La Cassazione ha cambiato il criterio per riconoscere l'assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia piu' possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio. Secondo gli 'ermellini', l'assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento".
Lo sottolinea, in una nota, l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione degli avvocati matrimonialisti. "Viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia. Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l'assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali", conclude Gassani.
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